PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Denominazione).

      1. Le fondazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «fondazioni lirico-sinfoniche coreutiche».

Art. 2.
(Valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche coreutiche).

      1. Ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche coreutiche, di seguito denominate «fondazioni», in base agli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e degli interventi di riduzione delle spese, i punteggi attribuiti al balletto con orchestra realizzato da una fondazione con il proprio corpo di ballo, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, sono identici ai punteggi attribuiti all'opera lirica.

Art. 3.
(Princìpi per l'attribuzione e la ripartizione dei contributi dello Stato).

      1. Nella ripartizione del FUS, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il Ministro per i beni e le attività culturali assegna una quota del medesimo Fondo, significativamente maggiorata, alle fondazioni che hanno in organico un corpo di ballo stabile, secondo

 

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la dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con decreto del Ministro delegato per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, nella fase di trasformazione degli enti lirici in fondazioni tra il 1996 e il 1998, ai sensi del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, e successive modificazioni, o secondo la dotazione organica fissata al 31 ottobre 1973 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811. Un'ulteriore maggiorazione è assegnata alle fondazioni che hanno una scuola di ballo stabile, con corsi di formazione pluriennali completi, con rilascio di diploma alla conclusione dell'intero ciclo formativo.
      2. La somma del FUS attribuita a ciascuna fondazione ai sensi del comma 1 è assegnata per almeno tre anni.
      3. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante la ripartizione del FUS ai sensi di quanto disposto dal comma 1, stabilisce altresì per le fondazioni dotate o meno di un proprio corpo di ballo:

          a) l'obbligo di stabilire una programmazione percentualmente bilanciata tra gli spettacoli d'opera lirica e di balletto, inserendo i titoli degli spettacoli di balletto nel bilancio previsionale di esercizio, relativo alla programmazione, ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) il vincolo di impiego di una percentuale significativa delle somme destinate alla produzione degli spettacoli, non inferiore al 20 per cento delle spese globali di produzione, alla produzione o alla co-produzione di balletti.

Art. 4.
(Compagnie stabili di ballo).

      1. Le fondazioni sono tenute a mantenere o a ripristinare almeno la consistenza

 

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numerica della compagnia stabile di ballo secondo la dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con decreto del Ministro del tesoro, nella fase di trasformazione degli enti lirici in fondazioni tra il 1996 e il 1998, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.
      2. Le Fondazioni Teatri «La Fenice» di Venezia, «Regio» di Torino, «Comunale» di Bologna, «Giuseppe Verdi» di Trieste e «Carlo Felice» di Genova, nonché il Teatro «Massimo Bellini» di Catania, che hanno eliminato il corpo stabile di ballo, devono provvedere a ripristinarlo o a contribuire alla formazione di compagnie di danza stabili, collegate alle proprie attività e al territorio secondo la consistenza numerica fissata al 31 ottobre 1973.
      3. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvedano a ripristinare il corpo di ballo stabile, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote del FUS ad essi destinate sono ridotte nella misura stabilita con apposito decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al presente comma.

Art. 5.
(Compagnie di ballo italiane e corpi stabili di ballo).

      1. I teatri e le fondazioni che ricevono una quota parte del FUS e che non hanno un proprio corpo stabile di ballo o che non lo hanno ancora ripristinato, qualora rappresentino spettacoli di danza e di balletto, devono affidarne non meno del 50 per cento a compagnie italiane, e prioritariamente a corpi di ballo di altre fondazioni italiane, alle quali deve essere preventivamente richiesta la disponibilità.

 

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      2. I teatri e le altre istituzioni diversi dalle fondazioni, che ricevono sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo e che rappresentano spettacoli di danza e di balletto, sono tenuti ad affidare una percentuale almeno pari al 40 per cento di tali rappresentazioni a compagnie di ballo italiane.

Art. 6.
(Disposizioni previdenziali).

      1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini e per i tersicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età, limitatamente ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, se l'avente diritto comunica tale opzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile.
      2. La pensione spettante ai ballerini e ai tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, nonché aventi data di nascita anteriore al 1o gennaio 1972, è liquidata secondo il sistema retributivo.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.